Art. 101. Produzione, distribuzione, restituzione
e ritiro delle targhe
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La produzione e la distribuzione delle targhe
dei veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo stato. Il
Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro
e il Ministro delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle targhe
comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da
destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2.
Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con i Ministri
del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i proventi derivanti
dalla quota di maggiorazione al Ministero dei lavori pubblici nella misura
del venti per cento e alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura
dell'ottanta per cento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare,
con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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Le targhe sono consegnate agli intestatari
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione
dei veicoli.
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La targhe del veicolo e il relativo documento
di circolazione devono essere restituiti all'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio della carta stesso.
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Nel caso di mancato adempimento degli obblighi
di cui al comma 3, I'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite gli organi
di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
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Chiunque abusivamente produce o distribuisce
targhe per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' soggetto, se il fatto
non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.
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La violazione di cui al comma 5 importa la
sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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