Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento
e distruzione di targhe
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In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
di una delle targhe di cui all'art. 100, I'intestatario della carta di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
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Trascorsi quindici giorni dalla presentazione
della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe,
senza che queste siano state rinvenute, I'intestatario deve richiedere
alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo,
con le procedure indicate dall'art.93.
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Durante il periodo di cui al comma 2, e' consentita
la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario,
di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella
targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonche' i
caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa
originaria.
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I dati di immatricolazione indicati nelle
targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati
non siano piu' leggibili, I'intestatario della carta di circolazione deve
richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C.
una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art.
93.
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Nei casi di distruzione di una delle targhe
di cui all'art. 100 comma 1, I'intestatario della carta di circolazione
sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione
del veicolo.
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L'intestatario della carta di circolazione
che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola
delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione
di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola
con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti
di cui ai commi 1 e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
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Chiunque circola con targa non chiaramente
e integralmente leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
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