Art. 71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e
loro rimorchi
- Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari
aspetti della sicurezza della circolazione sia la prote
zione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i
sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono
indicate nel regolamento.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di
concerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua
competenza e altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i
rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale,
nonche' i veicoli blindati.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di
concerto con gli altri Ministri quando interessati,
stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche' le
modalita' per il loro accertamento.
- Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive; in alternativa a quanto prescritto nei
richiamati decreti se a cio' non osta il diritto
comunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni unite commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
- Con provvedimento del Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C. - sono approvate tabelle
e norme di unificazione riguardanti le materie di propria
competenza.
- Chiunque circola con un veicolo a motore o con un
rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa
e' da lire duecentomila a lire ottocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 227 (Art. 71 Cod. str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
- Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei
veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate
nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali
caratteristiche il ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce quali devono
essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
categoria di veicoli.
- In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3,
del Codice, i provvedimenti emanati dal ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle
eventualmente dettate in via sperimentale relative alle
caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano
anche le modalita' per la richiesta e l'esecuzione dei relativi
accertamenti. I medesimi provvedimenti stabiliscono, altresi',
le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse
dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione
del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive
e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui al
punto E della citata appendice sono stabilite sulla base dei
limiti massimi d'accettabilita' delle emissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari,
limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo
1987, n. 59 con decreto del ministro dell'Ambiente di concerto
con il ministro dei Trasporti e della Navigazione e il ministro
della Sanita'.
- Il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C., di concerto con gli altri ministeri,
quando interessati, puo', in relazione ad esigenze di sicurezza
della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire
ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta
a quelle elencate nei commi precedenti.