Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
- I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono
essere equipaggiati con:
- dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
- dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivi retrovisori;
- pneumatici o sistemi equivalenti.
- Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto
superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per
la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresŤ essere
equipaggiati con:
- dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione,
se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli
specifici punti d'attacco aventi le caratteristiche
indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto
del Ministro dei trasporti;
- segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
- contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.
- Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per la riscossione automatica di pedaggi
anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed
informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono
altresŤ essere equipaggiati con il segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e
disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.
- I filoveicoli devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto
applicabili a tale tipo di veicolo .
- I rimorchi devono essere equipaggiati con i
dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I
veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di
rimorchi ed i rimorchi devono altresŤ essere equipaggiati
con idonei dispositivi di agganciamento.
- Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
- Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,
stabilisce norme specifiche sui dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti
dagli invalidi ovvero al loro trasporto .
- I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti
ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti-Direzione
generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con
decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto
nell'art. 162. Negli stessi decreti e' indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
- Nei decreti di cui al comma 8 sono altresŤ stabilite
per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le
prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche
costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche
del contrassegno che indica la conformita' dei dispositivi
alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le
modalita' dell'apposizione.
- Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette
direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma
7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati
decreti, I'omologazione e' effettuata in applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
- L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno
dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi
gli accordi internazionali.
- Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere
reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unifica
zione aventi carattere definitivo ed attinenti alle
caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei
dispositivi di cui al presente articolo.
- Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti
manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei
previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 228 (Art. 72 Cod. str.)
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
- I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3,
del Codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi,
quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle
direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi
possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio
europeo per le Nazioni unite, Commissione economica per
l'Europa.
- Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione
dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero
al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal
ministro dei Trasporti con proprio provvedimento, da emanare
nel termine di cui all'articolo 232 del Codice.
Art. 229 (Art. 72 Cod. str.)
(Contachilometri)
- Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve
fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza
chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in
circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento
automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo
di dispositivo di azzeramento manuale e non deve essere
manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri
parziale azzerabile.
- Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di
visibilita' diretta del conducent
cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.
Art. 230 (Art. 72 Cod. str.)
(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
- Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai
sensi dell'articolo 72, comma 3, del Codice, possono essere
dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti
possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad
una delle seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza:
- malore del conducente;
- avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione;
- mancanza di combustibile,
deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel
presente articolo, nell'articolo 231 nonche' nell'appendice VI
al presente titolo.
- Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con
pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenli
diciture:
- Lato anteriore: sos (permanente) (fig. III.2/a)
- Lato posteriore: sos ed uno dei seguenti simboli:
- simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
- simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
- simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
- Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa puo'
essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il
segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei
casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di
un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
- Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo
realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore
rosso trasparente o nero.
- Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di
retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere
tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento,
la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno
50 metri, da parte di un osservatore avente acuita' visiva
discreta e cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di
lenti e cio' sia nelle ore diurne che notturne.
- Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche
con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili,
a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del
veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi
emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per
trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche
nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla
parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno
essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
- Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far
comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti
diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA -
GASOLIO.
- Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere
tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento
la leggibilita' alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un
osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10
almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in
ore diurne che notturne.
- Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal ministero
dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
- La conformita' del dispositivo alle prescrizioni tecniche e'
attestata dalla presenza del numero di approvazione e del
marchio di fabbrica.
- Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione
del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
Art. 231 (Art. 72 Cod. str.)
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
- I particolari costruttivi del segnale mobile
plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai
sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:
- le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
- le facce interne del dispositivo sono utilizzate per
riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso
del dispositivo stesso;
- il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve
essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo
assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la
batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il
generatore, e' fermo;
- nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve
avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato
alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal
primo, che consenta la commutazione della scritta che deve
comparire sullo schermo. Il comando deve commutare
contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella
anteriore (se prevista);
- il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo
con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto
orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale
da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un
carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore
a 2 daN.
- Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale
utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate
nell'appendice VI al presente titolo.