Art. 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

  1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

    1. dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    2. dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
    3. dispositivi di segnalazione acustica;
    4. dispositivi retrovisori;
    5. pneumatici o sistemi equivalenti.

  2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresŤ essere equipaggiati con:

    1. dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti d'attacco aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;

    2. segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

    3. contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

  3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per la riscossione automatica di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono altresŤ essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

  4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo .

  5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresŤ essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

  6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

  7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .

  8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti-Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

  9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresŤ stabilite per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita' dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalita' dell'apposizione.

  10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, I'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

  11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali.

  12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unifica zione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

  13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.


ATTUAZIONI


Art. 228 (Art. 72 Cod. str.)

(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)

  1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del Codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni unite, Commissione economica per l'Europa.

  2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal ministro dei Trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del Codice.


Art. 229 (Art. 72 Cod. str.)

(Contachilometri)

  1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivo di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.

  2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducent cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.


Art. 230 (Art. 72 Cod. str.)

(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

  1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Codice, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficolta' e di emergenza:

    1. malore del conducente;
    2. avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
    3. mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonche' nell'appendice VI al presente titolo.

  2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenli diciture:

  3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa puo' essere utilizzato solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.

  4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

  5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente acuita' visiva discreta e cioe' 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e cio' sia nelle ore diurne che notturne.

  6. Il dispositivo di segnalamento puo' essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.

  7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.

  8. Le dimensioni e la luminosita' dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilita' alla distanza di almeno 50 metri, da parte di un osservatore avente una acuita' visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e cio' sia in ore diurne che notturne.

  9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

  10. La conformita' del dispositivo alle prescrizioni tecniche e' attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.

  11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.


Art. 231 (Art. 72 Cod. str.)

(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)

  1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che e' soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:

    1. le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
    2. le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;
    3. il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, e' fermo;
    4. nel caso di cui alla lettera c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
    5. il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilita' del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.

  2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonche' delle modalita' di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.


 

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