Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e
omologazione
- I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i
filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle
prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e
funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i
ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un
motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm, tale
accertamento e' limitato al solo motore.
- L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante
visita e prova da parte dei compete M.C.T.C. con modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo
stesso decreto e' indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
accertamento.
- I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o
entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti
all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito
dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un
prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo
della domanda di omologazione.
- I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui
all'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a
servizio di linea per trasporto di persone di cui
all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al
comma 2.
- Fatti salvi gli accordi internazionali,
I'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato
estero, puo' essere riconosciuta in Italia a condizione di
reciprocita'.
- L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli
privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul
veicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nel
comma 2.
- Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.