Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformita'.

  1. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proce duto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.

  2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunita' Europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' di cui al successivo comma 6.

  3. Il rilascio del certificato di approvazione e' sospeso per i necessari accertamenti qualora emergono elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.

  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.

  5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.

  6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformita' rilasciate.

  7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformita', o dal certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in piu' fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformita'. I criteri e le modalita' operative per le suddette omolagazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.

  8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.


ATTUAZIONI


Art. 234 (Art. 76 Cod. str.)

(Certificato di approvazione)

  1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del Codice, deve essere redatto su modello approvato dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.

  2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.

  3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del ministro dei Trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
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Art. 235 (Art. 76 Cod. str.)

(Certificato di origine)

  1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del Codice, e deve contenere le seguenti indicazioni:

    1. fabbrica e tipo;
    2. sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
    3. numero di telaio;
    4. tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
    5. data di rilascio.

  2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

  3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.


 

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