Art. 76. Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione
di conformita'.
- L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proce
duto con esito favorevole all'accertamento di cui all'art. 75, comma
2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
- Alla richiesta di accertamento deve essere unito il
certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato
in uno Stato membro delle Comunita' Europee che, a termine
dell'art. 75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei
requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di
origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' di
cui al successivo comma 6.
- Il rilascio del certificato di approvazione e' sospeso
per i necessari accertamenti qualora emergono elementi che
facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di
illecita provenienza.
- Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del certificato
di origine.
- La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art.
75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di
omologazione ed il certificato che contiene la descrizione
degli elementi che caratterizzano il veicolo.
- Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformita'. Tale dichiarazione, redatta
sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i
veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione
nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la
piena responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il
costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle
dichiarazioni di conformita' rilasciate.
- Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da
costruttori diversi da quello che ha costruito l'autotelaio,
ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza,
la certificazione di origine che deve essere accompagnata
dalla dichiarazione di conformita', o dal certificato di
origine relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione
in piu' fasi, le relative certificazioni sono costituite
dalle dichiarazioni di conformita'. I criteri e le
modalita' operative per le suddette omolagazioni sono
stabilite dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto.
- Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita' di
cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo
omologato e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
ATTUAZIONI
Art. 234 (Art. 76 Cod. str.)
(Certificato di approvazione)
- Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi
dell'articolo 76, comma 1, del Codice, deve essere redatto su
modello approvato dal ministero dei Trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari
per la compilazione della parte tecnica della carta di
circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di
telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.
- Il certificato di approvazione, valido come documentazione
tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se
accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di
conformita' del veicolo stesso, deve essere completato con il
timbro e la firma del funzionario della Direzione generale
della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con
il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario
medesimo.
- I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della
legge 1ø dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite
sezioni individuate con decreto del ministro dei Trasporti.
Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
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Art. 235 (Art. 76 Cod. str.)
(Certificato di origine)
- Il certificato di origine di un veicolo, di cui
all'articolo 76, comma 2, del Codice, e deve contenere le
seguenti indicazioni:
- fabbrica e tipo;
- sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
- numero di telaio;
- tutti i dati necessari per la compilazione della parte
tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
- data di rilascio.
- Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal
titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o
dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere
autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge.
Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il
certificato deve essere completato con il timbro e la firma del
funzionario dell'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonche' con il
timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
- Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in
parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono
risultare da altra idonea documentazione.