Art. 77. Controlli di conformita' al tipo omologato
- il Ministero dei trasporti ha facolta' di procedere,
in qualsiasi momento, all'accertamento della conformita' al
tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei
dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa
dichiarazione di conformita'. Ha facolta', inoltre, di
sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei
dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai
suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato.
- Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e
dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare
dell'omologazione.
- Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato e' soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattromilioni.
- Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.