Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e
aggiornamento della carta di circolazione.
- veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici
della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano
apportate una o piu' modifiche alle caratteristiche
costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai
competenti uffici del P.R.A., solo ai fini dei conseguenti
adeguamenti fiscali.
- Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresŤ, le modalita'
per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di
circolazione.
- Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
- Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 236 (Art. 78 Cod. str.)
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione)
- Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o
funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente
titolo e individuate con decreto del ministero dei Trasporti e
della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., che
determini la trasformazione o la sostituzione del telaio,
comporta la visita e prova del veicolo interessato presso
l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in
relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica.
Quando quest'ultima e' effettuata da piu' ditte, senza che per
ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di
un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova e'
quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha
operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la
certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso
di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di
volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del
legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
- Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
- la massa complessiva massima;
- la massa massima rimorchiabile;
- le masse massime sugli assi;
- il numero di assi;
- gli interassi;
- le carreggiate;
- gli sbalzi;
- il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
- l'impianto frenante o i suo elementi costitutivi;
- la potenza massima del motore;
- il collegamento del motore alla struttura del veicolo
e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice
del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori
prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non
avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico
concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il
nulla osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica,
firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita'
d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve
essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede
della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto
attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la
modifica richiesta.
- L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene
eseguito dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della
modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della
Direzione generale del M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima
visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha
luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di
circolazione, i cui dati vanno variati o integrati
conseguentemente alla modifica approvata.
- La direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze
dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della
necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle
possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle
particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici
o trasformatici.