Efficienza dei veicoli a motore e loro
rimorchi in circolazione
- I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la
circolazione devono essere tenuti in condizioni di
massima efficienza, comunque tale da garantire la
sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro
i limiti di cui al comma 2.
- Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei
dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i
veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici
e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione
della rumorosità' e delle emissioni inquinanti.
- Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le
prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle
direttive stesse.
- Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni
nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente
installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 237 (Art. 79 Cod.
str.)
(Efficienza dei veicoli a motore e loro
rimorchi in circolazione)
- Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII
al presente titolo.
- Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui
alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle
corrispondenti indicate nelle norme
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