Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, necessarie per la propria attivita' di sezione.