Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli
- Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione
in base alle caratteristiche tecniche.
- Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.
- I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
- Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato,
dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi
il veicolo si intende adibito a uso proprio.
- L'uso di terzi comprende:
- locazione senza conducente;
- servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- servizio di linea per trasporto di persone;
- servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- se
- servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
- Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione e' rilasciata in base ai nulla osta del
prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati
a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio
di linea e viceversa.
- Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi
cui puo' essere adibito.
- Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
- Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al
trasporto di cose e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione
e' da sei a dodici mesi.
ATTUAZIONI
Art. 243 (Art. 82 Cod. str.)
(Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli
stessi)
- Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a
quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del Codice, devono
soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2,
in relazione a1 punto F dell'appendice V al presente titolo.