Art. 84. Locazione senza conducente

  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.

  2. E' ammessa nell'ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' Europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

  3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.

  4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:

    1. i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t:

    2. I veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan, ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

  5. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della prescritta licenza.

  6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di circolazione.

  7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.

  8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. str.)

(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

  1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del Codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.


 

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