Art. 84. Locazione senza conducente
- Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario,
per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.
- E' ammessa nell'ambito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunita' Europee,
l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi,
autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro
delle Comunita' europee, a condizione che i suddetti veicoli
risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla
legislazione dello Stato membro.
- L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni puo' utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi,
autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in
disponibilita' mediante contratto di locazione ed in proprieta' di
altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e
titolare di autorizzazioni.
- Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente:
- i veicoli ad uso speciale e i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 6 t:
- I veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i
veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le
caravan, ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature
turistiche e sportive.
- La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata
sulla base della prescritta licenza.
- Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa con
il Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire eventuali
criteri limitativi e le modalita' per il rilascio della carta di
circolazione.
- Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
duemilioni se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da lire
cinquantamila a lire duecentomila se trattasi di altri veicoli.
- Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. str.)
(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
- Ai fini della possibile destinazione a noleggio con
conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del Codice,
vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone
sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle
cosiddette di soccorso.