Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone
- Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la
materia.
- Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone:
- Le motocarrozzette;
- le autovetture;
- gli autobus;
- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
- i veicoli a trazione animale.
- La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata
sulla base della licenza comunale d'esercizio.
- Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e,
se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire due
milioni. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. str.)
(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
- Ai fini della possibile destinazione a noleggio con
conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del Codice,
vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone
sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle
cosiddette di soccorso.