Art. 85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

  2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

  3. La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

  4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila e, se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a lire due milioni. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. str.)

(Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)

  1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del Codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.


 

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