Art. 86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
- Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
- Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Dalle
violazioni conseguono le sanzioni amministrative accessorie del
ritiro della carta di circolazione e della confisca del veicolo, ai
sensi delle disposizioni del capo 1, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi
senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di
cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione e della licenza, ai sensi delle
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.