Art. 87. Servizio di linea per trasporto di persone
- Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque
remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su
itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico,
anche se questo sia costituito da una particolare categoria di
persone.
- Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto
di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni
destinati a tale trasporto.
- La carta di circolazione di tali veicoli e' rilasciata
sulla base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad
accordare le relative concessioni.
- I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di
circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali
limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea puo'
autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purche' non sia pregiudicata
la regolarita' del servizio. A tal fine la carta di circolazione
deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorita' concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono
essere utilizzati.
- I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio
di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e
in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del
Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea
per trasporto persone parte dei propri veicoli, con
l'autorizazione delle rispettive autorita' competenti a
rilasciare le concessioni.
- Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non
adibito a tale uso, ovvero impiega u le quali ha titolo legale,
e' soggetto alla sanzione ammmistrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
- La violazione dl cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a
otto mesi, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI