Art. 88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi
- Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende
adibito al servizio di trasporto di cose per conto di terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i
servizi di trasporto ordinati dal mittente.
- La carta di circolazione e' rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed e'
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi
specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte
integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della
legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
- Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi
veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti
indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e'
punito con le sanzioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n.
298.