Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza
- Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi
e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio.
- Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi
in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.