Art. 91. Locazione senza conducente con facolta' di acquisto-leasing e
vendita di veicoli con patto di riservato dominio
- I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con
facolta' di acquisto sono immatricolati a nome del
locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di
circolazione del nominativo del locatario e della data di
scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la
immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui
il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che
lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti
eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle
medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra
sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
- Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario e'
responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art.
2054, comma terzo, del codice civile.
- Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente,
ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del
nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima
rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
- Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196,
comma 1.