Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.
- Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione,
la patente di guida e il certificato di abilitazione
professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti
dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno
curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive
attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo
accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del
documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per
la durata massima di sessanta giorni.
- La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di
consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la
durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che
deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul
registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro
trenta giorni dal rilascio della ricevuta, I'estratto di cui al
comma 1.
- Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni e alla sospensione
dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto
1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della
ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo,
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila.