Art. 92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida.

  1. Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

  2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o societa' di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per la durata massima di quindici giorni dalla data di rilascio, che deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul registro-giornale tenuto dalle predette imprese o societa'. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta, I'estratto di cui al comma 1.

  3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni e alla sospensione dell'autorizzazione prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

  4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.


 

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