Art. 93. Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi
- Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.
- L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo,
indicando, ove ricorrano, anche le generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta' di acquisto o
del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
- La carta di circolazione non puo' essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
- Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le
procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione,
il contenuto della carta di circolazione, prevedendo in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, da'
immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico
Registro Automobilistico gestito dall'ACI ai sensi della legge 9
luglio 1990, n. 187.
- Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la
carta di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta',
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2,
della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presen
tare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di
effettivo rilascio della carta di circolazione.
Della consegna e' data comunicazione dal P.R.A. agli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C..
I tempi e le modalita' di tale comunicazione sono definiti nel re
golamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A, rila
scia ricevuta.
- Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10,
comma 1, e' rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve
essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista
dall'articolo stesso. Analogo speciale documento e' rilasciato alle
macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
- Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire duemilioni. Alla medesima sanzione e' sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il
locatario con facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di
riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti,
il rilascio del certificato di proprieta' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi
accerta la violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e'
restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
- Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze arma
te di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si
applicano le disposizioni dell'art. 138.
- I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. su richiesta
del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i
servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando
viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione;
questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
I'indicazione che il veicolo e' destinato esclusivamente a servizio
di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite la
caratteristiche di tali veicoli.
- Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'Art. 94 devono essere gestiti
dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro
Automobilistico gestito dall'ACI a m informatici compatibili.
La determinazione della modalita' di interscambio dei
dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal
regolamento.
ATTUAZIONI
Art. 245 (Art. 93 Cod. str.)
(Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.)
- L'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., per i casi previsti dall'articolo 93, comma 5, del
Codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A. entro tre
giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva,
qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa,
ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta
di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i
dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati
anagrafici di chi se ne e' dichiarato proprietario, nonche', ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con patto di
riservato dominio.
- La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le
trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non
siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico
o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene
stabilita con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto
con il ministro delle Finanze, sentito
entro due anni dall'entrata in vigore del Codice.
- L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal
rilascio, da' comunicazione dell'avvenuta consegna del
certificato di proprieta' all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., con le modalita' di cui al
comma 2.
- Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il
proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le
cui generalita' sono indicate nella carta di circolazione, deve
darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di
circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo
intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di
nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli
estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di
rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio e'
data comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A.
Art. 246 (Art. 93 Cod. str.)
(Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale)
- I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi
di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del
Codice, oltre che rispondere alle norme del Codice e del
presente regolamento per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono
possedere altresi' i requisiti fissati dall'articolo 227, comma
2, in relazione al punto F, lettera g) dell'appendice V al
presente titolo.
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione puo' stabilire
che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale
targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati
nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente
titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono
destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.