Art. 94. Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli,
motoveicoli, rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
- In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di
acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta
avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla
data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta'.
- Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'Ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dall'interessato, provvede al rinnovo o all'aggiornamento
della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di
cui al comma suddetto. Analogamente procede per i
trasferimenti di residenza.
- Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
- Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
I'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprieta', e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila.
- La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata
all'ufficio Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al
rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 247 (Art. 94 Cod. str.)
(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati
di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il
trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici
di chi si e' rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo
intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e
con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
- Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici
provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli
di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di
cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al
comma 2 dello stesso articolo.
- L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della
M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i
trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali
sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per
posta, alla nuova residenza del proprietario o
dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce
la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre
sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico
secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione
generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel
termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono
la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia
stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870 per l'aggionamento
della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e'
proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli,
motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso
pagamento.
- Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della
carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al
rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di
sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle
targhe di cui agli articoli 95 e 102 del Codice.