Art. 94. Formalita' per il trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario

  1. In caso di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche' all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'.

  2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'Ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.

  3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

  4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e' stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, I'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprieta', e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.

  5. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nel comma 4 ed e' inviata all'ufficio Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 247 (Art. 94 Cod. str.)

(Comunicazioni degli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)

  1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprieta' ed i dati anagrafici di chi si e' rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprieta' nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.

  3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione, un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870 per l'aggionamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.

  4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del Codice.


 

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