Art. 95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della carta di
circolazione
- Qualora il rilascio della carta di circolazione
non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa,
I'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto della
immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione della validita' massima di novanta giorni.
- L'estratto della carta di circolazione puo' essere
rilasciato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
con le modalita' previste all'art. 92.
- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore
dalla constatazione, farne denuncia agli organi di Polizia che ne
prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
- L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di
responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della validita'
massima di trenta giorni.
- Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia
di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata
rinvenuta, I'intestatario deve richiedere una nuova
immatricolazione.
- Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.