Art. 97. Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori
- I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
- un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione
di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui
all'art. 76;
- un contrassegno di identificazione, che permetta
di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.
I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono
dotarsi entro il 31 dicembre 1994 del contrassegno di
identificazione (D.L. 28.10.1994, n. 601).
- La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di
identificazione sono riservate allo Stato.
- Il trasferimento di residenza dell'intestatario del
contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia'
registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati
della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C.,
deve essere comunicato, unitamente alla prescritta
documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un
ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il
mutamento e ne rilascia ricevuta.
- Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme
saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di
procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del
contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua
applicazione e le relative procedure di assegnazione e di
distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di
proprieta'.
- Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella
prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui
ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i
limiti previsti dall'art. 52.
- Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una
o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52
o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una
velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire duecentomila.
- Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e'
stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
- Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del
contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
- Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un
ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito
con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12.
- Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente
visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
- Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione che non permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto
l'intestatario del contrassegno.
- Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al
comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
lire duecentomila.
- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
contrassegno di identificazione si applicano al suo
intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102.
- Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 248 (Art. 97 Cod. str.)
(Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione)
- Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97
del Codice consiste in una targhetta da applicare al
ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico.
- Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve
preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando
specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale
competente della Direzione generale della M.C.T.C. Tale
contrassegno puo' essere consegnato anche dal costruttore, o dal
rappresentante ufficiale in Italia, o dal commissionario, o dal
concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto,
presso questi, del ciclomotore.
- Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti
ufficiali in Italia, nonche' ai relativi commissionari,
concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i
contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. in lotti di adeguata
consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, all'atto della
vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito,
possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.
- Il contrassegno e' strettamente legato alla persona e non
segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno
permette all'intestatario di circolare con differenti
ciclomotori, assumendo la responsabilita' della circolazione del
ciclomotore di volta in volta impiegato.
Art. 249 (Art. 97 Cod. str.)
(Trasferimento di proprieta' dei ciclomotori)
- In caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di
usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del
ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in
possesso dell'intestatario che puo' conservarlo per apporlo su
altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.. Nel secondo caso
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
provvedera' alle conseguenti annotazioni nel Centro elaborazione
dati della M.C.T.C.
- I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le
stesse modalita' previste per le targhe di immatricolazione dei
veicoli a motore ritenute non usabili.
Art. 250 (Art. 97 Cod. str.)
(Caratteristiche e modalita' d'applicazione del contrassegno di identificazione per
ciclomotori)
- Il contrassegno di identificazione del ciclomotore avente
le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per
le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una
combinazione di cifre e lettere, nonche' il marchio ufficiale
della Repubblica italiana.
- La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono
indicate nella figura III.3.
- Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno
sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del
presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della
Repubblica italiana e' di colore nero.
- Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di
lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene
stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C.
- Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato,
salvo eventuale diversa disposizione impartita dal ministro dei
Trasporti e della Navigazione. Esso deve essere applicato con
le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli,
tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo
bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore
minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della
ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
- L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore
deve essere concepita in modo tale da rendere possibile
l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a cio'
legittimato.
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione puo', in caso
di particolari esigenze, stabilire caratteri
quelle indicate nei commi 2 e 3.
Art. 251 (Art. 97 Cod. str.)
(Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
- Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a
persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e
che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne
faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza
anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia
comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto
all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini
italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti
anagraficamente in Italia.
- Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione,
insieme con le generalita' del responsabile della circolazione
secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel Centro
elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed
aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o
di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del
contrassegno.
- Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante
ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato,
secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno
di identificazione al responsabile della circolazione, esso
comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica,
ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita,
l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalita'
dell'intestatario. II costruttore o il suo rappresentante
ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato,
e' responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve
comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., nonche' del contrassegno stesso finche' questo
non venga consegnato all'utente.
Art. 252 (Art. 97 Cod. str.)
(Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
- In caso di smarrimento, distruzione o furto del
contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo
ad un ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. entro tre giorni producendo la prescritta
documentazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo
contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio
Centro elaborazione dati.
- Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle
anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del
presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
di intestatari di contrassegni di identificazione per
ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale
operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via
telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla Direzione generale della M.CT.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia
stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in
questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario di
contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono
responsabili in solido dell'omesso pagamento. L'ufficio
centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova
residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta
variazione.
- Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza
deve essere comunicata dagli interessati a un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che
provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione
nonche' al conseguente aggiornamento del sistema informatico
della Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 253 (Art. 97 Cod. str.)
(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)
- I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica,
ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data
del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il
contrassegno di identificazione:
- fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1ø luglio 1992 al 30 giugno 1993;
- fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1ø luglio 1991 al 30 giugno 1992;
- fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1ø luglio 1989 al 30 giugno 1991;
- fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato prima del 1ø luglio 1989.
- Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai
ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione,
si applicano le norme del presente regolamento.