Art. 97. Formalita' necessarie per la circolazione dei ciclomotori

  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:

    1. un certificato di idoneita' tecnica contenente i dati di identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Sulla base della dichiarazione di conformita' ovvero del certificato di approvazione di cui all'art. 76;

    2. un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione. I possessori di ciclomotori gia' in circolazione debbono dotarsi entro il 31 dicembre 1994 del contrassegno di identificazione (D.L. 28.10.1994, n. 601).

  2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di identificazione sono riservate allo Stato.

  3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del contrassegno di identificazione, qualora non risulti gia' registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati della Direzione generale della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato, unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato, entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C., il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.

  4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite, sulla base di criteri di economicita' e di procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del contrassegno di identificazione, le modalita' per la sua applicazione e le relative procedure di assegnazione e di distribuzione all'utenza, nonche' le procedure per i passaggi di proprieta'.

  5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52.

  6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di idoneita' tecnica, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di idoneita' tecnica e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del contrassegno di identificazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di identificazione per ciclomotori ovvero circola con un ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato e' punito con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12.

  10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

  11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un contrassegno di identificazione che non permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione e' soggetto l'intestatario del contrassegno.

  12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al comma 3 nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario le norme e le sanzioni previste dall'art. 102.

  14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 248 (Art. 97 Cod. str.)

(Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione)

  1. Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del Codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico.

  2. Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno puo' essere consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in Italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore.

  3. Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti ufficiali in Italia, nonche' ai relativi commissionari, concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.

  4. Il contrassegno e' strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilita' della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato.


Art. 249 (Art. 97 Cod. str.)

(Trasferimento di proprieta' dei ciclomotori)

  1. In caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che puo' conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.. Nel secondo caso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvedera' alle conseguenti annotazioni nel Centro elaborazione dati della M.C.T.C.

  2. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le stesse modalita' previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore ritenute non usabili.


Art. 250 (Art. 97 Cod. str.)

(Caratteristiche e modalita' d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)

  1. Il contrassegno di identificazione del ciclomotore avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonche' il marchio ufficiale della Repubblica italiana.

  2. La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono indicate nella figura III.3.

  3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica italiana e' di colore nero.

  4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C.

  5. Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal ministro dei Trasporti e della Navigazione. Esso deve essere applicato con le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.

  6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a cio' legittimato.

  7. Il ministro dei Trasporti e della Navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteri quelle indicate nei commi 2 e 3.


Art. 251 (Art. 97 Cod. str.)

(Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)

  1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in Italia.

  2. Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalita' del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel Centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno.

  3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalita' dell'intestatario. II costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, e' responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' del contrassegno stesso finche' questo non venga consegnato all'utente.


Art. 252 (Art. 97 Cod. str.)

(Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori)

  1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio Centro elaborazione dati.

  2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.CT.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1ø dicembre 1986, n. 870, per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento. L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione.

  3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati a un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonche' al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.


Art. 253 (Art. 97 Cod. str.)

(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)

  1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:

    1. fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1ø luglio 1992 al 30 giugno 1993;
    2. fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1ø luglio 1991 al 30 giugno 1992;
    3. fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1ø luglio 1989 al 30 giugno 1991;
    4. fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1ø luglio 1989.

  2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.


 

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