Art. 98. Circolazione di prova
- Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di
rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e
agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le
fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli
esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche
per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della
carta di circolazione di cui agli articoli 93,110 e 114 i veicoli
che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche,
sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per
ragioni di vendita o di allestimento.
I detti veicoli, pero', devono essere provvisti di una
autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo
circolazione di prova deve essere presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
- La validita' dell'autorizzazione e' annuale, puo' essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.
- Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad
uso diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La stessa
sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito
di apposita delega.
- Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di
tre, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da
lire duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in quest'ultimo
caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 254 (Art. 98 Cod. str.)
(Circolazione di prova)
- Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi
d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo
di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi
dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici
di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche
costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di
veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai
commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 98 del Codice.