Art. 99. Foglio di via

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneita' tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione. per partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non e' stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

  2. II foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, I'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. puo' rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

  3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

  4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.

  5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per piu' di tre volte; alla successiva la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 255 (Art. 99 Cod. str.)

(Targhe provvisorie di circolazione)

  1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del Codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.

  2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:

    1. sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco puo' essere aggiornato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
    2. marchio ufficiale della Repubblica italiana;
    3. serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.

    Il ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. puo' stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.



 

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