Art. 104. Sagome e masse limite delle macchine agricole

  1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
  2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non puo' eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu' assi.
  3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al precedente comma non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
  4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo' superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 1 4 t.
  5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
  6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo' eccedere 16 t.
  7. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
    1. lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    2. lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    3. la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
    4. la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice
    5. la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi precedenti;
    6. il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.
  8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'l al 6 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale.
  9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
  10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola eccezionale senza avere con se' l'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
  13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10

ATTUAZIONI


Art. 265 (Art. 104 Cod. str.)

(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate)

  1. Le macchine agricole, che per necessita' funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del Codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
  2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalita' stabilite con decreto del ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

Art. 266 (Art. 104 Cod. str.)

(Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole)

  1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del Codice, debbono essere equipaggiate con uno o piu' dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da1 ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive Cee o a regolamenti Ece-Onu, recepiti dal ministero dei Trasporti e della Navigazione, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
  2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilita' non inferiore a 10ø, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360ø.
  3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60ø, con un valore massimo di 30ø per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20ø. Piu' zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi g1i angoli tra di esse, non supera i 30ø.
  4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte piu' alta del corpo della macchina e puo' essere amovibile.
  5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
  6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non e' obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

Art. 267 (Art. 104 Cod. str.)

(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali)

  1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovra' essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore
  2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocita' inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.

Art. 268 (Art. 104 Cod. str.)

(Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali)

  1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del Codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazioni della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del Codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati.
  2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione.
  3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
  4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
  5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
  6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del Codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.
  7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.