Art. 105. Traino di macchine
agricole
- I convogli formati da macchine agricole
semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di
15,50 m.
- Nel limite di cui al comma 1 le trattrici
agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due
macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati
dalla trattrice.
- Alle trattrici agricole con attrezzi portati
anteriormente e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate
sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante
del veicolo traente.
- Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila.