Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di
equipaggiamento delle macchine agricole
- Le macchine agricole indicate nell'art. 57
comma 2 devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione
stradale, garantiscano sufficiente stabilita' sia quando circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia, infine,
quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali deve
essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi
devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo di
visibilita', anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con
dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati.
Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed
i comandi adeguatamente agibili.
- Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono
essere munite di:
- dispositivi per la segnalazione visiva e
perl'illuminazione;
- dispositivi per la frenatura;
- dispositivo di sterzo;
- dispositivo silenziatore del rumore emesso
dal motore;
- dispositivo per la segnalazione
acustica;
- dispositivo retrovisore;
- ruote o cingoli idonei per la marcia su
strada;
- dispositivi amovibili per la protezione dalle
parti pericolose;
- dispositivi di agganciamento, anche
amovibili, se predisposte per traino;
- superfici trasparenti di sicurezza e
dispositivo tergivetro del parabrezza.
- Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con
riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere
b) c), d), g) ed h), devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
- Le macchine agricole trainate indicate
nell'art. 57, comma 2 lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui
al comma 2 lettere a), b), 9), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera h), punto 1, se di massa complessiva inferiore
od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente
per macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole
trainate, esclusi i rimorchi agricoli, e' consentito che i dispositivi di cui
allalettera a) siano amovibi li.
- Le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le
stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatte salve le competenze del
Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo
stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e modalita'
di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
- Le macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e
sistemi di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del
lavoro, nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento.
- Qualora i decreti di cui al comma 5 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' Europee, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta', per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle
corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni unite-Commissione
economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per la
materia.
- Con gli stessi decreti puo' essere reso
obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1,2,3,4,5 e 6.
ATTUAZIONI
Art. 269 (Art. 106 Cod.
str.)
(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli
attrezzi delle macchine agricole)
- I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari
attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia
su strada delle macchine agricole.
- Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter
essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilita', nella
posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e
prova.
Art. 270 (Art. 106 Cod.
str.)
(Campo di visibilita' e tergicristallo delle
macchine agricole)
- Il campo di visibilita' delle macchine agricole
semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del Codice puo' essere verificato
secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche
dettate in proposito dal ministro dei Trasporti.
Art. 271 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento delle trattrici agricole)
- Le trattrici agricole a ruote devono essere
equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di
capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle
specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), seguendo le prescrizioni
in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocita'
sviluppata dalle trattrici stesse.
Art. 272 (Art. 106 Cod.
str.)
(Sedile per il conducente delle trattrici
agricole)
- Il sedile per il conducente delle trattrici
agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni
dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,
n. 212 e successivi aggiornamenti.
Art. 273 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione delle macchine agricole)
- Le macchine agricole semoventi e trainate
devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983.
Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonche' gli
angoli di visibilita' devono rispondere alle prescrizioni riportate
nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,
n. 212.
- Le attrezzature agricole portate o semiportate,
qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di
illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono
essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono
essere montati su supporto amovibile.
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere
stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Art. 274 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine agricole
semoventi)
- I dispositivi di frenatura delle macchine
agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del Codice, devono rispondere alle
prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive
modificazioni.
- Nella prova di tipo "0" il dispositivo di
frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni
medie minime, riferite alle diverse velocita', quali risultano dalla tabella
III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.
- Il dispositivo di frenatura di stazionamento
delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una
pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina
agricola e' abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il
complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina
agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su
una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere
stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando
particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Art. 275 (Art. 106 Cod.
str.)
(Massa rimorchiabile delle macchine agricole
semoventi)
- La massima massa rimorchiabile viene stabilita
in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i
tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemp
- Nei treni costituiti da macchine agricole
munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile
e' subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:
- massa aderente della macchina agricola
semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non
inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le
macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa
aderente verificata in piano e in condizioni statiche, e' assunta
convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;
- rapporto tra la potenza del motore e la massa
massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,9
kw/t.
- A richiesta del costruttore, in alternativa
alle preserizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le
verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le
due condizioni seguenti:
- che il complesso dei veicoli possa avviarsi
su pendenza non inferiore al 14%;
- che il complesso dei veicoli possa marciare
ad una velocita' che non differisca piu' del 10% dalla velocita' massima o
corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il
rapporto piu' elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di
potenza massima o su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere
la predetta velocita', su strada piana con accelerazione media non inferiore
a 0,2 m/secē, nel campo di utilizzazione del rapporto piu' alto della
trasmissione.
Le prove possono essere
sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio
verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma
del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e
che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza
massima, col rapporto piu' elevato della trasmissione, non sia inferiore
alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa
della trattrice.
- Il valore massimo della massa rimorchiabile,
individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la
massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente e' limitato dal
rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la
massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i
seguenti valori:
- 2 per le macchine agricole traenti di tipo
snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero
per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del
complesso;
- 3 per le macchine agricole traenti a ruote
gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo
meccanico;
- 4 per le macchine agricole traenti a ruote
gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo misto e
automatico;
- 5 per le macchine agricole traenti a ruote
gommate se il dispositivo di frenatura del complesso e' di tipo continuo ed
automatico.
- Per massa della macchina agricola in ordine di
marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori
pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi
portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico, qualora
amovibile.
Art. 276 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e
delle macchine agricole operatrici trainate)
- Un rimorchio agricolo di massa complessiva a
pieno carico fino a 1,5 t e' considerato parte integrante della trattrice
agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di
agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.
- Detti rimorchi possono essere sprovvisti di
freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il
limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine
agricole rimorchiate prive di freni.
- Per "rapporto di traino" si intende il rapporto
tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola
priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o
semiportati.
- Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico
superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di
frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, puo' essere con
comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle
ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve
superare 30 daN.
- Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico
superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura
di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo
meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a
due o piu' assi, puo' agire anche sul solo asse anteriore.
- Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico
superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio
che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del
conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo
deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche
costruttive e di funzionamento nonche' le modalita' di verifica del
dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di
unificazione approvate dal ministero dei Trasporti.
- Il valore numerico della somma delle forze di
frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve
essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa
complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.
- Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a
pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di
frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che
in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%.
Detto dispositivo puo' essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul
comando non deve superare 60 daN.
- Le norme di cui ai commi precedenti si
applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni
previste all'articolo 107, comma 1, del Codice.
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere
stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 277 (Art. 106 Cod.
str.)
(Efficienza della frenatura dei treni costituiti
da macchine agricole)
- Nei treni costituiti da una macchina agricola
semovente, di cui all'articolo 57 del Codice, e da una macchina agricola
operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non
superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli
costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato
parte integrante della trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1,
l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve
garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocita', quali
risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente
regolamento.
- Qualora il dispositivo sia comandato a pedale,
il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una
forza non superiore a 60 daN.
- Per determinare l'efficienza della frenatura
dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad
una velocita' stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su
percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla
fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve
garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di
frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare ne' al 60% del valore
relativo alla prova con freno freddo.
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere
stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 278 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivo di sterzo delle macchine
agricole)
- Il dispositivo di sterzo delle macchine
agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del Codice, deve rispondere alle
prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministro dei
Trasporti.
Art. 279 (Art. 106 Cod.
str.)
(Fascia di ingombro delle macchine agricole
eccezionali)
- Le macchine agricole semoventi, di cui
all'articolo 57 del Codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono
per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del Codice, devono
inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal ministro dei Trasporti con
proprio provvedimento.
Art. 280 (Art. 106 Cod.
str.)
(Livelli sonori delle macchine agricole
semoventi)
- La determinazione del livello sonoro
all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione
dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e'
effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi
aggiornamenti.
- La determinazione del livello sonoro ed i
relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote,
e' effettuata secondo le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi
aggiornamenti.
- Nei casi diversi da quelli sopra indicati,
nonche' per le macchine agricole in circolazione, il ministero dei Trasporti e
della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le
prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti
stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con
decreto del ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dei Trasporti e
della Navigazione e del ministro della Sanita'.
- I dispositivi di aspirazione e di scarico sono
individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa
costruttrice.
Art. 281 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivi di segnalazione acustica delle
macchine agricole semoventi)
- Le macchine agricole semoventi, di cui
all'articolo 57 del Codice, devono essere munite di un dispositivo di
segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle
prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
Art. 282 (Art. 106 Cod.
str.)
(Dispositivo retrovisore delle macchine agricole
semoventi)
- Il dispositivo retrovisore delle macchine
agricole semoventi di cui all'articolo 57 del Codice, deve rispondere alle
prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Art. 283 (Art. 106 Cod.
str.)
(Sovrapattini delle macchine agricole
cingolate)
- I sovrapattini sono dispositivi di adattamento
per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le
suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire
il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere
interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di
appoggio di un sovrapattino e' quella della superficie prevista per l'appoggio
sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura
convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di
raccordo.
- Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio
di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in
chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio
espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme
alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal
ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C.
- La pressione convenzionale di appoggio del
sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa
l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del
numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un
sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti,
vengono computate come rulli.
- Ai fini dell'ammissione alla circolazione su
strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio,
determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare
6,5 daN/cm quadrati.
Art. 284 (Art. 106 Cod.
str.)
(Ganci delle macchine agricole
semoventi)
- I ganci di traino applicati alle macchine
agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far
gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 250 kg;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far
gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 500 kg;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far
gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 1500 kg;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non
far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
- per il traino di macchine agricole aventi
massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far
gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2000 kg;
- per il traino di macchine agricole aventi
masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far
gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non
superiore a 2500 kg.
- Le caratteristiche dimensionali e costruttive
dei ganci, le verifiche e prove, le modalita' di esecuzione delle stesse
nonche' le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni
riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
- I tipi dei ganci devono essere approvati dal
ministero dei Trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in
maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la
categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi
della approvazione.
Art. 285 (Art. 106 Cod.
str.)
(Occhioni delle macchine agricole
trainate)
- Gli occhioni applicati al timone delle macchine
agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola
traente;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare
sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non
superiore a 250 kg;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non
superiore a 500 kg;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare
sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non
superiore a 1500 kg;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare
parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far
gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola
traente;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare
sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non
superiore a 2000 kg;
- per macchine agricole trainate di massa a
pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare
sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non
superiore a 2500 kg.
- Le caratteristiche dimensionali e costruttive
degli occhioni, le verifiche e prove e le modalita' di esecuzione delle stesse
nonche' le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni
riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
- I tipi degli occhioni devono essere approvati
dal ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni
esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile
e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione
appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.
Art. 286 (Art. 106 Cod.
str.)
(Timoni delle macchine agricole
trainate)
- I timoni delle macchine agricole trainate
devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base ai calcoli di
progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal ministero dei
Trasporti calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa
complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso e'
destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi
nelle diverse condizioni d'impiego nonche' delle caratteristiche del
materiale.
Art. 287 (Art 106 Cod. str.)
(Verifica per le macchine agricole della
posizione del dispositivo di traino nonche' del carico verticale ammissibile su
di esso)
- L'altezza del dispositivo di traino
equipaggiante le macchine agricole semoventi nonche' la massa massima
verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal
costruttore in relazione alle condizioni di stabilita' statica e dinamica
della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata;
tale massa dovra', comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla
categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla
macchina agricola semovente.
- L'altezza del dispositivo nonche' le
prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle
di unificazione approvate dal ministero dei Trasporti - Direzione generale
della M.C.T.C.
Art. 288 (Art. 106 Cod.
str.)
(Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle
macchine agricole)
- La determinazione dell'inquinamento prodotto
dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi,
di cui all'articolo 57 del Codice, e' effettuata secondo le norme
dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,
n. 212 e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni
comunitarie relative agli autoveicoli.
Art. 289 (Art. 106 Cod.
str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle
macchine agricole)
- Il ministro dei Trasporti, con provvedimento
emanato di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, in
relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole,
puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle
indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali
caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno
essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai
sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del
ministro dell'Ambiente di concerto con i ministri dei Trasporti e della
Sanita'.