Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneita'
delle macchine agricole
- Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma
2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza
del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed
alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le
categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
- L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo
mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della
Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste
e del lavoro e previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
- Per le macchine agricole di cui al comma 1, i
loro componenti o entita' tecniche prodotti in serie, I'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.l.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno stato estero puo' essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocita'.
ATTUAZIONI
Art. 290 (Art. 107 Cod.
str.)
(Definizione della potenza e determinazione delle
curve caratteristiche dei motori installati su macchine
agricole)
- Ai fini delle verifiche e delle prove, per
potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui
all'articolo 57 del Codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un
freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero
dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la
produzione di serie.
- Il valore della potenza massima del motore
determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria
tipo.
- Le curve caratteristiche del motore devono
essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal ministero
dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 291 (Art. 107 Cod.
str.)
(Verifiche e prove per l'omologazione delle
macchine agricole)
- Le verifiche e prove per l'omologazione del
tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del Codice, concernono il
controllo:
- dei requisiti dell'esemplare in relazione
alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
- dei requisiti dell'esemplare in relazione a
quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
- dell'installazione e del funzionamento dei
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonche'
dell'approvazione dei dispositivi stessi;
- della massa e della relativa ripartizione
sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento
della macchina agricola;
- dei dispositivi di frenatura
prescritti;
- delle masse massime ammesse sui
pneumatici;
- degli organi di traino se presenti;
- della forma e dimensione dell'alloggiamento
delle targhe;
- delle targhette e delle iscrizioni
regolamentari.
- Per le macchine agricole semoventi deve,
inoltre, essere effettuato il controllo:
- della potenza del motore di trazione;
- del campo di visibilita' e della presenza del
tergicristallo;
- del serbatoio/i del combustibile;
- dell'opacita' dei fumi di scarico;
- del livello sonoro emesso
nell'ambiente;
- del livello sonoro all'orecchio del
conducente;
- del sedile del conducente e
dell'accompagnatore;
- del dispositivo di protezione in caso di
capovolgimento;
- dei dispositivi per l'eliminazione dei
disturbi radioelettrici;
- della protezione degli elementi motore, delle
parti sporgenti e delle ruote;
- del parabrezza e degli altri vetri, ove
presenti;
- del dispositivo di segnalazione
acustica;
- dei dispositivi di aspirazione e
scarico;
- dei dispositivi retrovisori;
- del dispositivo di sterzo;
- del dispositivo di rimorchio;
- del dispositivo di retromarcia;
- dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso
al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e
delle uscite di emergenza;
- della presa di forza;
- della installazione, ubicazione,
funzionamento e identificazione dei comandi;
- della massa rimorchiabile;
- del comando del dispositivo di frenatura
delle macchine agricole trainate.
- Per l'omologazione del tipo delle macchine
agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del Codice, non si
effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e
2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22.
dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
- Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e
3, quando non specificamente descritte negli articoli del presente
regolamento, vanno effettuate con le modalita' e secondo le prescrizioni
contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in
materia.
- Per l'omologazione dei tipi di macchine
agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal Codice
e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a
motore e dei rimorchi.
Art. 292 (Art. 107 Cod.
str.)
(Macchine agricole operatrici trainate escluse
dall'accertamento dei requisiti)
- Le macchine agricole trainate, escluse
dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del Codice, sono quelle le cui
caratteristiche costruttive, mirate all'operativita' della macchina stessa,
non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione.
Tali macchine sono:
- gli aratri;
- le seminatrici;
- gli erpici.
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti,
di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, possono essere
individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse
dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le
modalita' e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.