Art. 108. Rilascio del certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine
agricole
- Per essere immesse in circolazione le macchine
agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere
munite di un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero di una
carta di circolazione.
- Il certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione, la carta di circolazione ovvero il certificato di approvazione
sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire
l'origine della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto
e le caratteristiche del certificato di idoneita' tecnica e della carta di
circolazione.
- Per le macchine agricole non prodotte in serie,
compresi i prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal
certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o
da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti
siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve
essere inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti
impiegate.
- Per le macchine agricole di tipo omologato
prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal
Ministero dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte le sue
parti, e' conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore
assume la piena responsabilita' a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione
di conformita', quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore di
certificato di origine.
- Per le macchine agricole di tipo omologato il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la carta di
certificazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di
conformita', senza ulteriori accertamenti.
- Chiunque rilascia la dichiarazione di
conformita' per macchi ne agricole non conformi al tipo omologato e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
- Il rilascio del certificato di idoneita'
tecnica o della carta di circolazione e' sospeso qualora emergano elementi che
facciano ritenere la possibilita' della sussistenza di un reato perseguibile
ai sensi delle leggi penali.
ATTUAZIONI
Art. 293 (Art. 108 Cod.
str.)
(Carta di circolazione e certificato di idoneita'
tecnica delle macchine agricole)
- La carta di circolazione rilasciata per le
macchine agricole, di cui all'articolo 57 del Codice, deve contenere i
seguenti elementi fondamentali:
- estremi della targa di immatricolazione (se
prevista);
- generalita' del proprietario;
- numero di omologazione del tipo del veicolo
(se ricorre);
- numero del telaio del veicolo;
- caratteristiche tecniche del veicolo.
- Il certificato d'idoneita' tecnica, qualora
previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
- numero di omologazione del tipo del veicolo
(se ricorre);
- numero del telaio del veicolo;
- caratteristiche tecniche del veicolo.
- Il ministro dei Trasporti, con proprio
provvedimento, puo' stabilire eventuali altri element nella carta di
circolazione e nel certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita'
esecutive delle presenti norme.