Art. 109. Controlli di conformita' al tipo omologalo delle macchine agricole

  1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74
  2. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo della conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonche' i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
  3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al tipo omologato.
  4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformita' non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.