Art. 109. Controlli di conformita' al tipo
omologalo delle macchine agricole
- Le macchine agricole ed i relativi dispositivi
di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74
- Il Ministero dei trasporti ha facolta' di
prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo
della conformita' al tipo omologato le macchine agricole non ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale e
identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei trasporti
emesso di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del
lavoro e della previdenza sociale fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per gli accertamenti e gli eventuali prelievi, nonche'
i relativi oneri a carico del titolare dell'omologazione.
- Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalita' da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o
alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui
al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al tipo
omologato.
- Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.
- Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di
conformita' non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.