Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle macchine agricole

  1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera b),.punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
  2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provin ciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici.
  3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita' indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
  4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e' condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.
  5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
  6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
  8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo 1, sezione II, del titolo VI.

ATTUAZIONI


Art. 294 (Art. 110 Cod. str.)

(Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta' delle macchine agricole)

  1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.
  2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarita' di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.
  3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del Codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del Codice, puo' essere omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprieta'.
  4. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del Codice, puo' avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.