Art. 110. Immatricolazione, carta di circolazione
e certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle macchine
agricole
- Le macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono
soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione.
Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera
b),.punto 1), con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi
agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette
al rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
- La carta di circolazione ovvero il certificato
di idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio provin
ciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il
medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento
a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale
ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici.
- Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il trasferimento di sede
ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro
trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprieta' consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio
dovra' acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita' indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
- L'annotazione del trasferimento di proprieta'
e' condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti
richiesti al comma 2.
- Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneita'
tecnica, nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e
4.
- Chiunque circola su strada con una macchina
agricola per la quale non e' stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero
il certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- Chiunque circola su strada con una macchina
agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneita' tecnica, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
- Chiunque omette di comunicare il trasferimento
di proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al
capo 1, sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 294 (Art. 110 Cod.
str.)
(Immatricolazione, rilascio della carta di
circolazione e del certificato di idoneita' tecnica, trasferimento di proprieta'
delle macchine agricole)
- L'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' quello nella cui
circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale e' destinata
la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni
agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o
consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di
reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di
proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola
interessata.
- L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso
ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui
che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione
di titolarita' di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore
dell'ente o consorzio pubblico.
- La dichiarazione attestante che il richiedente
l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o
di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la
locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del Codice,
e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province
autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la
dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare,
volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e
giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di
responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del Codice, puo' essere
omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della
macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di
proprieta'.
- Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole, di cui all'articolo 57 del Codice, puo' avvenire solo a favore dei
soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato
sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le
procedure dalla stessa stabilite.