Art. 111. Revisione delle macchine agricole in
circolazione
- Il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, puo' disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole
soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la
permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della
circolazione, nonche' lo stato di efficienza.
- Gli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al
comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
- Nel regolamento sono stabilite le procedure, i
tempi e le modalita' delle revisioni di cui al presente articolo, nonche', ove
ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita' cui
devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di
efficienza.
- Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste, puo' modificare la
normativa prevista dal presente articolo in relazione a quanto stabilito in
materia da disposizioni della Comunita' economica europea.
- Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
- Chiunque circola su strada con una macchina
agricola che non e' stata presentata alla revisione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneita' tecnica, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo
VI.
ATTUAZIONI
Art. 295 (Art. 111 Cod.
str.)
(Revisione delle macchine agricole in
circolazione)
- Le revisioni delle macchine agricole soggette
ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del ministro dei
Trasporti, di concerto con il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con
periodicita' non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima
immatricolazione delle macchine agricole stesse.
- I requisiti minimi di sicurezza, da accertare
con le modalita' prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in
quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva,
stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.