Art. 113. Targhe delle macchine agricole
- Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a),
punti 1 ) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente di
una targa contenente i dati di immatrico lazione.
- L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente, quando
sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di quest'ultima.
- I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a
1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
immatricolazione del rimorchio stesso.
- La targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli 99 100 e
102, in quanto applicabili. Per la produzione, distribuzione e restituzione
delle targhe si applica l'art. 101.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle
sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
- Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le modalita'
per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.