Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici
- Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le
sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme
costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art.
106.
- Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad
immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il
proprietario del veicolo.
- Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresė alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici
eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.
- Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere
munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine
operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di
immatricolazione.
- La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' per quelli
riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo ed il contenuto e
le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
- Le modalita' per l'immatricolazione la targatura sono stabilite dal
regolamento.
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle
medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine
agricole.
ATTUAZIONI
Art. 296 (Art. 114 Cod. str.)
(Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)
- Le macchine operatrici che, per necessita' funzionali, eccedono le
dimensioni previste dall'articolo 114 del Codice, devono essere segnalate con
pannelli approvati secondo le modalita' stabilite dal ministero dei Trasporti
e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Il ministero dei
Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce
le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti
nonche' le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Art. 297 (Art. 114 Cod. str.)
(Campo di visibilita' delle macchine operatrici)
- Il campo di visibilita' delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58
del Codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in
proposito dal ministro dei Trasporti con proprio decreto.
Art. 298 (Art. 114 Cod. str.)
(Registrazione e targatura delle macchine operatrici)
- Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi
dell'articolo 114 del Codice, devono essere immatricolate presso un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio
della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
- Il proprietario della macchina operatrice e' tenuto ad indicare nella
domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di
residenza.
- Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati
completi dell'impresa alla quale e' affidata l'utilizzazione della macchina
operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi
equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale
obbligo non ricorre, altresi', per le macchine operatrici classificate
carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle
destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonche' per le
macchine operatrici trainate.
- All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice,
il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresi', la targa di
immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede
alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed
al conseguente aggiornamento dell'archivio del Centro elaborazione dati della
Direzione generale della M.C.T.C.
- Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare
ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la
temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa
indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
Art. 299 (Art. 114 Cod. str.)
(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)
- Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente ai veicoli della
categoria N od O, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in
conformita' di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi
veicoli.
- E' ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro
qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina
operatrice oppure quando la sua funzione puo' essere svolta con altro
dispositivo di equivalente efficacia.
Art. 300 (Art. 114 Cod. str.)
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa
massima rimorchiabile)
- Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le
macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di
traino secondo le prescrizioni dettate dal ministro dei Trasporti con proprio
provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalita' di accertamento
della massa massima rimorchiabile.
Art. 301 (Art. 114 Cod. str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi)
- I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo
58 del Codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere
alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive
modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
- Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per
quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando
e' raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della
efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita
d'efficienza).
- La prova di tipo 0 dovra' essere effettuata, con motore disinnestato, alla
velocita' massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di
tipo I dovra' essere effettuata ad una velocita' stabilizzata pari all'80% di
quella raggiunta nella prova di tipo 0.
- I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei
carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213,
nonche' delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non
superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni all'articolo 274, commi
1 e 2.
- In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare
le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Art. 302 (Art. 114 Cod. str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate)
- Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del Codice, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono
essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di
almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato
dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle
macchine operatrici trainate a due o piu' assi, puo' esplicarsi anche sulle
sole ruote dell'asse anteriore.
- Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6
t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza
una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina
operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su
tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonche' le
modalita' di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni
tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal ministero dei
Trasporti.
- Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia
delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque
essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a
pieno carico della macchina stessa espresso in kg.
- Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico
superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di
stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276,
comma 8.
Art. 303 (Art. 114 Cod. str.)
(Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi)
- La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere
inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto,
rispettivamente, al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h e il
13% per le macchine semicingolate. Nel caso di piu' assi direttivi, tale
valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla
particolare destinazione della macchina stessa.
- La massa gravante sull'asse piu' caricato delle macchine operatrici
eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere
ammessi, a condizione che la velocita' massima, calcolata e verificata con le
modalita' previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti:
- 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t.;
- 15 km/h per le masse superiori a 18 t.
- Le masse indicate al comma 2 sono ammesse anche su assi contigui, purche'
la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di
sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per
dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare
il + 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarita'.
Art. 304 (Art. 114 Cod. str.)
(Revisione delle macchine operatrici in circolazione)
- Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono
stabilite con provvedimento del ministro dei Trasporti, con periodicita' non
inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle
macchine operatrici stesse.
- I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalita' prescritte
dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi
dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al
presente titolo.
Art. 305 (Art. 114 Cod. str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine
operatrici)
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio provvedimento,
in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a
ruote o cingolati, puo' stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a
integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per
le macchine stesse.
Art. 306 (Art. 114 Cod. str.)
(Norme di richiamo)
- Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del Codice, si applicano
le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
- articolo 210 (velocita' teorica ed effettiva);
- articolo 266 (dispositivo supplementare);
- articolo 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine
eccezionali);
- articolo 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi
delle macchine);
- articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione);
- articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura
dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a
quella della macchina trainante);
- articolo 278 (dispositivo di sterzo);
- articolo 279 (fascia d'ingombro);
- articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
- articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
- articolo 282 (dispositivo retrovisore);
- articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle
macchine cingolate);
- articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
- articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve
caratteristiche dei motori);
- articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18,
2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
- articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).