Art. 117. Limitazioni nella guida

  1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, non e' consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara superiore a 0,16 kW/kg.

  2. Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria B, non e' consentito il superamento della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

  3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2.
    Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

  4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art.121. Le predette limitazioni non si applicano nel caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di una patente rilasciata da uno stato membro delle Comunita' Europee;

  5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocita' di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validita' della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


ATTUAZIONI


Art. 316 (Art. 117 Cod. str.)

(Limitazioni nella guida)

  1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del Codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. Le carte di circolazione degli autoveicoli devono invece contenere l'indicazione della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per tonnellata e della velocita' massima espressa in chilometri all'ora.

  2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico degli autoveicoli e dei motocicli gia' in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del Codice.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocita' massima si fa riferimento alla velocita' calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati.


 

 

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