Art. 118. Patente e certificato di idoneita' per la guida di
filoveicoli
- Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di
guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso
della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di
idoneita' rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
- La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di
abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli
filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti
autoveicoli.
- Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che deve essere
preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo
filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore gia' autorizzato e
sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire
il candidato alla funzione di guidatore di filobus.
- Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalita' ed i programmi di
esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneita'.
- I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono
ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo
di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.
- L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un
certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di filobus, che e' valido
solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal
certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato
di idoneita' abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi
azienda.
- La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa della
patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la
patente viene confermata di validita' a norma dell'art.126, l'ufficio
competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di
idoneita'. Se la validita' della patente non viene confermata, il certificato
di idoneita' deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.
- I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono
disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneita' i
titolari del certificato di idoneita' alla guida di vetture filoviarie quando
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o
della idoneita'.
- Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di
guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di
idoneita' alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli
stessi.
- Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di
idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro dei
trasporti.
- Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo, ne affida
o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida
per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale quando
richiesto o del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila.
- Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e
del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila.
- Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere
munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
ATTUAZIONI
Art. 317 (Art. 118 Cod. str.)
(Esami per il conseguimento del certifi'cato di idoneita' alla guida di
filoveicoli)
- La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio speciale
trasporti impianti fissi (Ustif) della Direzione generale della M.C.T.C.
competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata
all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa
sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e
dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato
di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei
filoveicoli.
- L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve
essere effettuato da un funzionario dell'Ustif della Direzione generale della
M.C.T.C. secondo quanto specificato nella tabella IV.1, con l'assistenza di un
rappresentante dell'azienda di cui al comma 1.
- Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:
- delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico
riferimento alla condotta dei filobus;
- delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;
- delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture
filoviarie;
- dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
- La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o
piu' linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle
esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono
determinati dal direttore dell'Ustif, nel rispetto delle direttive impartite
al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
- I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione
conseguita.
- La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una
per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di
cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.
- Il candidato per conseguire l'idoneita' deve riportare una votazione media
di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie
della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.
- Copia del processo verbale degli esami viene trasmessa all'azienda di cui
al comma 1.
- Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno
sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un
successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni
e sia trascorso almeno un mese.
Art. 318 (Art. 118 Cod. str.)
(Rilascio del certificato di idoneita' alla guida di
filoveicoli)
- Il direttore dell'Ufficio speciale trasporti impianti fissi (Ustif) della
Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato
gli esami, un certificato di idoneita' alle funzioni di guidatore di
filoveicoli, conforme al modello approvato dal ministro dei Trasporti e della
Navigazione, che e' valido solo se accompagnato dalla patente di guida per
autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale,
secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2, del Codice. I
certificati di idoneita' rilasciati in base alla normativa precedentemente in
vigore conservano la loro validita'.
- Il certificato di idoneita' abilita a condurre filoveicoli presso le
aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli
Ustif di cui all'articolo 12 della legge 1ø dicembre 1986, n. 870.
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