Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida
- Non puo' ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi
alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o
psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi
stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio della unita' sanitaria
locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere effettuato altresi' da un
medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un
medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanita', o da un
ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico del ruolo sanitario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un medico militare in servizio
permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabin
- L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data
non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere
l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi
del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di
fiducia.
- L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e' effettuato da
commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita'
sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:
- dei mutilati e minorati fisici, nel caso in cui il giudizio di idoneita'
non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra'
procedere ad una prova pratica di guida su un veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze;
- di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di eta' ed abbiano
titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a
3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine
operatrici;
- di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici,
strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2
dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida.
- Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro del trasporti. Questi decide, sentita la
commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti
demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La
anzidetta commissione ha altresi' il compito, su richiesta del suddetto
Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneita'
psichica e fisica alla guida, nonche' sul coordinamento e sull'indirizzo della
attivita' delle commissioni mediche locali.
- Di tale parere il Ministro dei trasporti si avvale anche in sede di
decisione del ricorso avverso. Il provvedimento della sospensione della
patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonche' in sede di decisione
del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
- Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4,
lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici
appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.
- Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
- i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di
guida;
- le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici
- la composizione e le modalita' di funzionamento delle commissioni
mediche di cui al comma 4, delle quali dovra' far parte un medico
appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato
comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne parte un ingegnere del ruolo della
Direzione generale della M.C.T.C. Puo'intervenire, ove richiesto
dall'interessa to, un medico di sua fiducia; d) i tipi e le caratteristiche
dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C, D.
- I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di
cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che
l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio
delle professione ed iscritti all'albo professionale.
- Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della
sanita', e' istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso
tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte
dei mutilati e minorati fisici.
ATTUAZIONI
Art. 319 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la
conferma di validita' della patente di guida)
- Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validita' della
patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente,
all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli
accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia
fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla
guida dei quali la patente abilita.
- I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice, nel rilasciare il
certificato d'idoneita' alla guida, dovranno tenere in particolare
considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
- Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita
psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, e dalle altre
indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino
malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o
funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico puo' rilasciare
il certificato di idoneita' solo quando accerti e dichiari che esse non
possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli
ai quali la patente abilita.
- Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di
idoneita' viene demandato alla competenza della commissione medica locale di
cui all'articolo 119, comma 4, del Codice, che indichera' anche l'eventuale
scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui e' subordinato
il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
- Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice,
effettua la visita medica di idoneita' alla guida presso la struttura pubblica
di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle
attrezzature necessarie allo scopo.
Art. 320 (Art. 119 Cod. str.)
(Malattie invalidanti)
- Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo,
con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima,
escludono la possibilita' di rilascio del certificato di idoneita' alla guida.
Art. 321 (Art. 119 Cod. str.)
(Efficienza degli arti)
- Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della patente
di guida coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o
funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le
alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro
insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per
eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei
determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
- Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata
senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Art. 322 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti visivi)
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della
patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria e'
necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico
sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella
segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione
binoculare.
- Per il conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida per
motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza
visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi
per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o
negative di qualsias differenza tra le due lenti non sia superiore a tre
diottrie.
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della
patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere
un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno
di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti
sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la
differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza
visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
- In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente
con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due
lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie.
- Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il
grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia
positive che negative.
- Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il
calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto
soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
- Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo
vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative,
non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere
tollerato ed efficace.
- L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a
contatto.
- Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e'
considerato, in sede di esame, come visus naturale.
- Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e
tollerate.
- Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate
ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e'
colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
- Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o
pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia
o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della
visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte
della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a
due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente di guida.
- Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari
dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere
rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare
l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non
superiore a due anni.
Art. 323 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti uditivi)
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della
patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre
percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a
non meno di due metri di distanza.
- La funzione uditiva puo' essere valutata con l'uso di apparecchi
correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche' tollerati. L'efficienza
delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione
rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui
all'articolo 119, comma 2, del Codice.
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione della
patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di
distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di
meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi
correttivi.
Art. 324 (Art. 119 Cod. str.)
(Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della
patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti
speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli
semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari
per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di
classificazione.
- Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del Codice,
una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove
di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su
specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove
di valutazione della personalita'. In ogni caso gli psicologi che procedono
alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso,
oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del Codice, di una
specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.
Art. 325 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della
patente speciale delle categorie A, B, C e D)
- Possono conseguire o ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti
alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
- i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non
inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di
lenti;
- coloro che abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo
non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non
inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di
lenti;
- coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto
per la patente di guida delle categorie A e B, posseggono tuttavia
un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di
un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche
positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purche' la differenza di
rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
- coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b)
e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
- Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere
calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle
patenti di guida delle categorie A e B.
- Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono
essere tollerate ed efficaci.
- Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo
normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore,
nonche' sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d)
devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonche' sufficiente
visione binoculare.
- I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma
1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a
contatto.
- Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle
patenti speciali di categoria C e D, i requisiti visivi richiesti sono gli
stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validita' o per
la revisione delle patenti di guida di categoria C e D.
Art. 326 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della
patente speciale delle categorie A, B, C e D)
- Possono conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti
a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non
raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della
categoria A e B, purche' i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi
retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte
per lo specchio esterno d'obbligo.
- Per il conseguimento, la conferma di validita o la revisione della patente
speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con
fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due
metri per l'orecchio che sente di meno.
- La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validita' o la
revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D puo' essere valutata
con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purche'
tollerati.
- Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono
essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non
anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede
all'accertamento dell'idoneita' fisica.
Art. 327 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il
conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie
A, B, C e D)
- Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli
arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validita' o
essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B, C e D,
purche' la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione
di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai
veicoli da condurre.
- Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui
all'articolo 119, comma 10, del Codice, la funzionalita' delle protesi e delle
ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla
commissione medica locale.
- L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal
costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da
esibire alla commissione che procede all'accertamento.
- L'efficienza degli adattamenti dovra' essere verificata al momento del
collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore
attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
- Il rilascio o la conferma di validita' della patente di categoria A per la
guida di motocicli non puo' essere concessa ai minorati degli arti.
- La commissione medica locale nel valutare la possibilita' del rilascio di
patenti speciali ai portatori di piu' minorazioni relative a piu' organi o
apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e puo'
fissare un periodo di validita' minore di quello massimo previsto
dall'articolo 126 del Codice.
Art. 328 (Art. 119 Cod. str.)
(Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma
e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D)
- Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non
possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla
guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono
conseguire, ottenere la conferma di validita' o essere sottoposti a revisione
della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purche' i veicoli siano
adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche
costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.
Art. 329 (Art. 119 Cod. str.)
(Patenti speciali delle categorie C e D)
- La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli
aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente
speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.
- La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del Codice,
potra' limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle
previste dal comma 1.
- Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve
essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale
adattamento sia richiesto sul veicolo.
Art. 330 (Art. 119 Cod. str.)
(Commissioni mediche locali)
- Il presidente della commissione medica locale e' nominato con decreto del
ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il ministro della
Sanita' su designazione del responsabile dell'Unita' sanitaria locale presso
la quale opera la commissione.
- Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile
dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto
ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni
interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.
- La commissione e' composta di due membri effettivi e di due supplenti
ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del Codice. Tali
medici, tutti in attivita' di servizio, sono designati dalle amministrazioni
competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o
supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
- Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici,
la composizione della commissione e' integrata da un ingegnere appartenente al
ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della
M.C.T.C., nonche' da un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione.
- Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la
commissione medica locale e puo' designare a presiederla, in caso di sua
assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In
tal caso il vicepresidente e' sostituito da uno dei supplenti.
- La commissione puo' avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti
medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico
del soggetto esaminato.
- La commissione opera presso idonei locali dell'unita' sanitaria locale,
facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
- Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura
delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della
commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unita' sanitaria
locale.
- Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le
sedute curando, altresi', la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli
accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione
sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta puo', a sue
spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
- Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del Codice,
l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale
indicata nel provvedimento con cui e' disposto. L'esito dell'accertamento deve
essere comunicato all'autorita' richiedente.
- Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale
deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.
- Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai
requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente
richiesta ovvero posseduta e, se necessario, puo' essere integrato da fogli
aggiuntivi.
- I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza.
In caso di parita' prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua
assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
- I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati
agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data
di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
- Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione
medica locale, invia al ministero dei Trasporti e della Navigazione e a quello
della Sanita' una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo
presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di
visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto
necessario. I dati piu' significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale
previsto dall'articolo 1, comma 2, del Codice.
- Possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite,
di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di
una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del
capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del
capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune
di maggiore importanza, e' subordinata all'accertamento dell'esistenza di
obiettive condizioni da parte del ministero dei Trasporti e della Navigazione
di concerto con il ministero della Sanita'.
- Il ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i ministri
della Sanita' e del Tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le
operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da
destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative
all'ufficio di segreteria, nonche' le quote per gli emolumenti ed i rimborsi
di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti
dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire
l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.
Art. 331 (Art. 119 Cod. str.)
(Certificati medici)
- I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno
parte del pres compilati:
- quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della
patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del
Codice;
- quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119,
comma 2, del Codice, su carta di colore bianco;
- quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta
di colore celeste.
- I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai
requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della
categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da
fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della
visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della
Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione
generale della M.C.T.C. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa
deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio
che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture
sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita'
e la successiva archiviazione.
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