Art. 120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida

  1. La patente di guida e' revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonche' dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' alle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

  2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Miniostero dell'interno.

  3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 e' ammesso il ricorso al Ministro dell'interno, il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.


 

 

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