Art. 121. Esame di idoneita'
- L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si
consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti
ed una prova di controllo delle cognizioni.
- Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive modalita' e
programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del
giudizio.
- Gli esami per la patente di guida. per i certificati professionali di cui
all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione
generale della M.C.T.C.
- Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti
della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma precedente.
- Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e
modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per
l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
- L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi
presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di
istruzione da questa formati e legalmente costituiti .
- Le prove d'esame sono pubbliche.
- Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un
mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
- A partire dal primo gennaio 1995, la prova pratica di guida, con
esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in
ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.
- Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva
prova deve trascorrere almeno un mese.
- Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non
oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di
detta validita' e' consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due
prove d'esame.
- Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida,
il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la
patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.116.
ATTUAZIONI
Art. 332 (Art. 121 Cod. str.)
(Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in
materia di esami di idoneita')
- Gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del Codice
sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale
della M.C.T.C secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa
parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di
riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano
conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.
- Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella
succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il ministro dei
Trasporti e della Navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce
l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
- Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale,
il ministro dei Trasporti e della Navigazione provvede a stabilire
l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure
professionali del nuovo ordinamento.
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Art. 333 (Art. 121 Cod. str.)
(Esame con veicoli muniti di doppi comandi. Modalita' e termini per il
rilascio della patente)
- Con provvedimento del ministro dei Trasporti e della Navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in
modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono
esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi
comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del Codice.
- A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore
rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza
della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di
guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della
regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di
guida.
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