Art. 121. Esame di idoneita'

  1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.

  2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

  3. Gli esami per la patente di guida. per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.

  4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma precedente.

  5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalita' di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.

  6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti .

  7. Le prove d'esame sono pubbliche.

  8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.

  9. A partire dal primo gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi.

  10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

  11. Gli esami possono essere sostenuti previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.

  12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art.116.


ATTUAZIONI


Art. 332 (Art. 121 Cod. str.)

(Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneita')

  1. Gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del Codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.

  2. Nell'eventualita' che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il ministro dei Trasporti e della Navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

  3. Nell'eventualita' di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il ministro dei Trasporti e della Navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.
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Art. 333 (Art. 121 Cod. str.)

(Esame con veicoli muniti di doppi comandi. Modalita' e termini per il rilascio della patente)

  1. Con provvedimento del ministro dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del Codice.

  2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.


 

 

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