Art. 122. Esercitazioni di guida
- A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre categorie di
veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti e'
rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
- L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle
categorie per le quali e' stata richiesta la patente o l'estensione di
validita' della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione di
istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di
patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni,
ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed
efficacemente in caso di necessita'. Se il veicolo non e' munito di doppi
comandi a pedale almeno per il freno di servizio e per l'innesto a frizione,
l'istruttore non puo' avere eta' superiore a sessanta anni.
- Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di
categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al
comma 5.
- Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere
muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica "P". Tale
contrassegno e' sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
"scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e le modalita' di
applicazione saranno determinate nel regolamento .
- Le esercitazioni su veicoli nei quali oltre al conducente, altra persona
in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
- L'autorizzazione e' valida per sei mesi.
- Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione, ma avendo a
fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente di guida ai
sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. La stessa sanzione si
applica alla persona che funge da istruttore.
- Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma
2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentomila a lire duemilioni. Alla violazione consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme
del capo I sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 334 (Art. 122 Cod. str.)
(Contrassegno per le esercitazioni di guida)
- Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da
aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore,
di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore
nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in
posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non
ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida e da quello occupato
da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle
della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure
IV.1, IV.2, IV.3.
- Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o
dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un
pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA,
in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e
posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben
visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilita' dal posto di guida
e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del
contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che
ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.
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