Art. 123. Autoscuole
- Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti sono denominate autoscuole.
- Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa
da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.
- I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza
amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed
in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la
limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.
- Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere
l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere
la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del
concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere
rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della societa' od ente
secondo quanto previsto dal regolamento.
- L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno,
risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria,
di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante
di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti
richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale
rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi
delegata.
- L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure
amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste
dall'art. 120, comma 1.
- L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e
disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei
trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di
istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto
del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed
attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.
- L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:
- l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
- il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli
istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare
funzionamento dell'autoscuola.
- L'autorizzazione e' revocata quando:
- siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del
titolare;
- venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un
quinquennio.
- Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti
minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e
degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e
sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale
svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per
l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i
programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.
- Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
quattro milioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della
relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
- Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli
delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
lire ottocentomila.
- Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della
autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate
norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.
ATTUAZIONI
Art. 335 (Art. 123 Cod. str.)
(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)
- L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale,
di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata
previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo
123 del Codice, cosi' come specificato nel presente regolamento.
- Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta
dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso
di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione
sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i
requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora
ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita'
giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
- Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123,
comma 4, del Codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la
richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata
da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono
riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del
rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto
l'autorizzazione.
- Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio
amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e'
consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola,
previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione,
mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per
il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi.
- Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a
titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il
rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che,
contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo
accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
- Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un
ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare
con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere
comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e
che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le
modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da
comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
- Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e
l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in
sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di
richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata
contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari
dell'autorizzazione.
- Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o
meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene
rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo
accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il
socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
- Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica
sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione
dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
- Le autoscuole autorizzate si.distinguono in:
- autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di
candidati al conseguimento de guida delle categorie A, B, C, D, E, delle
patenti speciali delle categorie A, B, C e D ai relativi esami di revisione
e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
- autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di
candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e
delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
- La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere
veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole
sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola.
- Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un
centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del
Codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente
ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del
consorzio.
- Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti
speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi
comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.
- Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera
a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per
istruttore o insegnante di autoscuola.
- Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i
conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni
emanate dal ministro dei Trasporti.
- I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche
per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni
incombenza connessa all'attivita'.
Art. 336 (Art. 123 Cod. str.)
(Vigilanza tecnica sulle autoscuole)
- La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il
centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita'
ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione
degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
- la capacita' didattica del personale;
- l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
- l'idoneita' dei locali;
- la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame
nell'arco di sei mesi;
- la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- la regolare esecuzione dei corsi;
- il rispetto delle direttive impartite dal ministero dei Trasporti, ai
sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del Codice.
- In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita'
riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse
sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al
socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante
consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio
amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro
quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della
lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le
giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel
termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio
amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata
con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un
termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni.
- Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare
l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i
provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del Codice,
entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
- Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e'
fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a
garantire l'osservanza della normativa vigente.
Art. 337 (Art. 123 Cod. str.)
(Attivita' di consulenza da parte degli enti pubblici non
economici)
- L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e'
disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi
uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti
province e agli uffici periferici della Direzione generale M.C.T.C., entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco
deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.
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