Art. 123. Autoscuole

  1. Le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate autoscuole.

  2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da parte degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.

  3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione, all'indice della motorizzazione e alla estensione del territorio.

  4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti del concedente. Nel caso di societa' od enti l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persona delegata dal legale rappresentante della societa' od ente secondo quanto previsto dal regolamento.

  5. L'autorizzazione e' rilasciata a chi abbia compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal presente comma, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata.

  6. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.

  7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti, le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono essere adeguatamente ridotte.

  8. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

    1. l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente;

    2. il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano piu' ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;

    3. il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.

  9. L'autorizzazione e' revocata quando:

    1. siano venuti meno la capacita' finanziaria e i requisiti morali del titolare;

    2. venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;

    3. siano stati adottati piu' di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

  10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita' degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida.

  11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattro milioni. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

  12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a cio' abilitato ed autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

  13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte degli enti pubblici non economici, dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.


ATTUAZIONI


Art. 335 (Art. 123 Cod. str.)

(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)

  1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore e' rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del Codice, cosi' come specificato nel presente regolamento.

  2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di societa' od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di societa' non aventi personalita' giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano piu' soci amministratori di societa' non aventi personalita' giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

  3. Nel caso di delega da parte di societa' o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del Codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della societa' o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalita' del delegato, anche quelle del rappresentante legale della societa' o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

  4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di societa' o ente, e' consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attivita' dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non piu' di sei mesi.

  5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

  6. Se l'autorizzazione e' stata rilasciata in favore di una societa' o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorita' che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della societa' o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

  7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a societa' semplice, il recesso e l'esclusione di uno o piu' soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

  8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a societa', avente o meno personalita' giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

  9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

  10. Le autoscuole autorizzate si.distinguono in:

    1. autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento de guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (CAP);
    2. autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

  11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprieta' dell'autoscuola.

  12. Qualora piu' autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del Codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potra' essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprieta' del consorzio.

  13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali e' ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprieta' di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

  14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresi' preparare candidati agli esami di idoneita' per istruttore o insegnante di autoscuola.

  15. Le autoscuole devono altresi' effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal ministro dei Trasporti.

  16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.


Art. 336 (Art. 123 Cod. str.)

(Vigilanza tecnica sulle autoscuole)

  1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attivita' ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
    Sono, in particolare, soggette a controllo:

    1. la capacita' didattica del personale;
    2. l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
    3. la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
    4. l'idoneita' dei locali;
    5. la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
    6. la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
    7. la regolare esecuzione dei corsi;
    8. il rispetto delle direttive impartite dal ministero dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del Codice.

  2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

  3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarita' entro un termine che, in ogni caso, non potra' essere inferiore a quindici giorni.

  4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, affinche' adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del Codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

  5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 e' fatta salva la facolta' del direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute piu' idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.


Art. 337 (Art. 123 Cod. str.)

(Attivita' di consulenza da parte degli enti pubblici non economici)

  1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province e agli uffici periferici della Direzione generale M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.


 

 

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