Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

  1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:

    1. della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c;

    2. della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle macchine operatrici;

    3. della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

  2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.

  3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma I che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

  4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma 13. All'incauto affidamento si applica la dispo sizione di cui all'articolo 116, comma 12.


 

 

 

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