Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine
operatrici
- Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra,
nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada,
occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e
precisamente:
- della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate
dall'art. 115, comma 1, lettera c;
- della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle
macchine operatrici;
- della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
- Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che eventualmente adattati,
possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali
delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
- Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di
cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al
comma I che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.
- Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito
della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma 13. All'incauto
affidamento si applica la dispo sizione di cui all'articolo 116, comma 12.
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