Art. 125. Validita' della patente di guida
- Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente,
anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della
categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle
categorie B e C.
- La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D rilasciata a
mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi
le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
- Chiunque munito di patente di categoria B, C, o D guida un autoveicolo per
il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente
di cui e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
- Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B, C, e
D guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
relazione alla sua mutila zione o minorazione, ovvero, munito di patente
speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una
patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
- Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
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