Art. 127. Permesso provvisorio di guida

  1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.

  2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della attestazione di cui al comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilita' ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un documento provvisorio di guida della validita' di un mese che puo' essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.

  3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato puo' essere presentata immediatamente.

  4. Trascorso un mese senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne richiede il duplicato.


ATTUAZIONI


Art. 338 (Art. 127 Cod. str.)

(Rilascio duplicato della patente)

  1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127 del Codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.
  2.  

 

 

            TORNA ALLA HOME PAGE                                     INDICE CODICE DELLA STRADA