Art. 128. Revisione della patente di guida
- Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' il
prefetto nei casi previsti dall'art.187, possono disporre che siano sottoposti
a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma
4, o ad esame di idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano
dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita media o dell'esame
di idoneita' sono comunicati ai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. per gli eventuali provvedimenti di sospensione o
revoca della patente.
- Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami
previsti dal comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Alla stessa sanzione
soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente
inidoneo alla guida.
- Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.
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