Art. 129. Sospensione della patente di guida
- La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento
di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria,
quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da
ciascuna di tali norme indicato.
- La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di
accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione
disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti
fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa
fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione
medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e
fisici.
- Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai
competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.. Nei restanti casi
la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del
luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e all'art. 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento
di guida. dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione
ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per
il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi
informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale
dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
- Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 3 e'
ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla
comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque
giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato
ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso
e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.
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