Art. 130. Revoca della patente di guida
- La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C.:
- quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei
requisiti fisici e psichici prescritti;
- quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128,
risulti non piu' idoneo;
- quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente
con altra rilasciata da uno Stato estero.
- Allorche' siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di
revoca della patente di guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di
validita', una patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticita'
previsti dall'art.116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D
ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla
data di rilascio della patente revocata.