Art. 131. Agenti diplomatici esteri.
- Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti
diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con
riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme
internazionali delle immunita' spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate
dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al
Ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via
diplomatica.
- Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti
agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre
persone indicate nel comma 1, il Ministero dei trasporti, su richiesta del
Ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe
visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede
all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e
nelle caratteristiche determinate con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro degli affari esteri.
- Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali
di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono
perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via
diplomatica nei confronti del titolare dell'autoveicolo.
- La validita' delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di
circolazione rilasciate a norma del comma 2 al momento in cui cessa lo status
diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione
deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di
reciprocita', salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali
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