Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati
esteri
- Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato
estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, o a quelle di
cui all'art.53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.131, se
prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un
anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti
nel comune di Campione d'ltalia.
- Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente
leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre
arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno
stabilite nel regolamento.
- Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione
all'accesso sul territorio nazionale.
- Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
quattrocentomila.
ATTUAZIONI
Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. str.)
(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla
distintiva dello Stato italiano)
- Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e
dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto Codice, qualora
non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve
essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve
essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui
l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di
reciprocita'.
- La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino
maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di
colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175
mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.
- La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul veicolo,
oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su
una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del
veicolo; nel secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte
posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare
al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.
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