Art. 132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, o a quelle di cui all'art.53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.131, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'ltalia.

  3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalita' che verranno stabilite nel regolamento.

  4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.


ATTUAZIONI


Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. str.)

(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)

  1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del gia' fatto Codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocita'.

  2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia e' costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

  3. La sigla di cui al comma 2 puo' essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovra' essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovra' essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.


 

 

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